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Tribunale di Bologna > Permessi
Data: 11/10/2000
Giudice: Pugliese
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 732/00
Parti: Cava / Casa di Cura Villa Bellombra SpA
PERMESSI STRAORDINARI PER GRAVI E DOCUMENTATE RAGIONI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA


Una dipendente di un Casa di cura privata addetta al reparto amministrazione, dovendo assistere la madre sottoposta ad intervento chirurgico, aveva chiesto di poter usufruire di tre giorni di permesso straordinario ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 n. 1 lett. g del CCNL vigente, ottenendo solo l'autorizzazione ad assentarsi senza retribuzione. Invero la norma contrattuale contempla varie ipotesi di "permessi retribuiti" e, oltre a quelli concedibili in eventi specifici quali ad esempio il matrimonio, la gravidanza o il decesso del coniuge, annovera un "permesso straordinario, anch'esso retribuito non superiore a cinque giorni" per gravi e documentate ragioni. La datrice di lavoro sosteneva che la norma, prevedendo un "permesso", le lasciasse comunque la facoltà di concederlo o meno. Il Giudice si dichiarava di contrario avviso, considerando da un lato la sussistenza degli aspetti di gravità ampiamente documentati dalla lavoratrice al momento dell'inoltro della richiesta, e dall'altro che la convenuta aveva autorizzato l'assenza documentata (salvo però negarle la retribuzione): conseguentemente condannava la Casa di Cura a pagare la retribuzione corrispondente ai giorni di permesso concessi




Tribunale di Bologna > Permessi
Data: 18/02/2000
Giudice: Monaci
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 473/99
Parti: Bussolari +6 / ENEL SpA
Partecipazione ad operazioni elettorali - prestazione effettuata oltre la mezzanotte - diritto ad un ulteriore giorno di riposo compensativo - sussistenza.


In occasione dei referendum tenutisi domenica 11 giugno 1995, alcuni dipendenti ENEL che avevano partecipato alle operazioni di scrutinio protraendo la loro attività nelle prime ore della giornata dei lunedì, si erano visti concedere dall'azienda il martedì successivo come unica giornata di riposo, e respingere la loro ulteriore richiesta di riconoscimento di un ulteriore giorno di riposo retribuito. In particolare l'ENEL aveva respinto le richieste dei suoi dipendenti argomentando che operazioni svolte nelle prime ore del lunedì non avevano «comunque comportato assenze dal lavoro, essendo terminate in orario antecedente l'inizio del periodo lavorativo della giornata successiva...» La tesi aziendale veniva accolta dal Pretore di Bologna con sentenza 27 agosto/30 ottobre 1996, ma detta sentenza, a seguito di appello proposto dai lavoratori, veniva riformata dal Tribunale con la decisione in commento. I giudici dell'appello hanno statuito che «se … le operazioni elettorali sono durate più di un giorno, in pratica se si sono prolungate oltre la mezzanotte del giorno previsto, il prestatore avrà diritto a due giorni di riposo compensativo (…) piuttosto che alla specifica quota retributiva» non essendo invece possibile «come ha erroneamente ritenuto il Pretore frazionare i giorni di partecipazione alle operazioni elettorali, e neppure quelli di riposo compensativo» Il Tribunale motiva la sua decisione rilevando che «la certezza dei rapporti giuridici richiede l'adozione di termini certi» e rilevando come, in concreto, laddove le operazioni elettorali di un certo ufficio di sezione si protraggano a lungo, fino alle tre, alle quattro, alle cinque del secondo giorno, ciò comporta «una dose aggiuntiva di fatica fisics e psichica, tale da rendere estremamente disagevole una ripresa immediata dell'attività lavorativa, e da rendere necessario perciò anche un secondo giorno di riposo compensativo




Tribunale di Bologna > Permessi
Data: 14/11/2002
Giudice: Tarozzi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 872/02
Parti: Fiorini + 3/Telecom Italia S.p.A.
REFERENDUM - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PROTRAZIONE DELLE OPERAZIONI OLTRE LA MEZZANOTTE - DIRITTO AL RIPOSO PIENO PER TALE GIORNATA


I ricorrenti, tutti dipendenti di Telecom Italia S.p.A., partecipavano alle operazioni di scrutinio delle Elezioni Amministrative e per il Parlamento Europeo tenutesi nelle giornate di domenica e lunedì 13-14 giugno 1999. Inoltre una lavoratrice partecipava alle operazioni di scrutinio del Referendum tenutesi nelle giornate di domenica 18 aprile 1999 e del ballottaggio per le Elezioni del Sindaco del 27 giugno 1999. L'azienda a questi lavoratori concedeva di poter usufruire come unica giornata di riposo "pieno" quella del martedì successivo, concedendo solo "mezza giornata" (dalle 8 alle 12) per il mercoledì, giustificando la sua condotta con il fatto che le operazioni di scrutinio del lunedì erano iniziate alle ore 14. I lavoratori ricorrevano in giudizio avanti al Giudice del Lavoro di Bologna che accoglieva il ricorso, dichiarando il loro diritto ad un ulteriore giorno di riposo compensativo retribuito per ciascun ricorrente e a tre giorni per la lavoratrice che aveva partecipato alle operazioni elettorali per il Referendum e per il ballottaggio per le elezioni del Sindaco. Il Giudice motiva la propria decisione sulla base dell'art.11 della legge 53/1990 (che ha sostituito l'art. 119 del T.U. per l'elezione della Camera dei Deputati - D.P.R. 30.3.1957, n. 361) e della successiva norma di interpretazione autentica, l'art.1 della legge l.69/1992 che stabilisce il diritto dei lavoratori impegnati in operazioni elettorali al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta a quelle dell'ordinaria retribuzione mensile ovvero a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi che siano eventualmente compresi nel periodo delle operazioni stesse. In base alla prima delle disposizioni citate coloro che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali, espletano funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. La medesima norma precisa, al 2° comma, che sono considerati "a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa" "i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al 1° comma". Accogliendo le prospettazioni di parte ricorrente, il Giudice ritiene che con la dicitura "per tutto il periodo" il legislatore intenda che il computo delle giornate di permesso retribuito vada effettuato con riferimento ai giorni e non alle porzioni di giornata coinvolte nelle operazioni. Da ciò discende da un lato il diritto ad assentarsi dal lavoro per l'intero periodo di durata delle operazioni elettorali, nonché la qualificazione dell'assenza quale attività lavorativa, e dall'altro il diritto all'equiparazione dei soli giorni di assenza effettivamente occupati nell'espletamento delle operazioni elettorali - e non anche delle porzioni di giornata - con i giorni di attività lavorativa.. Ciò, ad avviso del giudicante, si pone in linea sia con l'orientamento della Corte Costituzionale sia con la ratio dell'art 11 citato. La Consulta, infatti, con pronuncia n. 452/1991, ha dichiarato indubitabile il diritto del lavoratore al recupero immediato del giorno festivo e che pertanto così "come nel corso del normale svolgimento del rapporto matura il diritto al riposo settimanale, analogamente ciò accade allorché alcuni giorni siano stati impegnati nelle operazioni elettorali e quello di essi abitualmente fruito quale giorno di riposo sia venuto a cadere durante le stesse". Del resto, la ratio della norma oggetto della controversia è proprio quella di consentire ai lavoratori che hanno partecipato alle operazioni elettorali di poter fruire di un adeguato riposo